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Nota al codice di procedura penale
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- Si riporta il testo degli articoli 55 e 57 del codice di procedura
penale:
« Art. 55 (Funzioni della polizia
giudiziaria). - 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa,
prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze
ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le
fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della
legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità'
giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli
agenti di polizia giudiziaria».
« Art. 57. (Ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria).
- 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia
giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri
appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione
della
pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i
sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di
custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle
predette forze di Polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive
amministrazioni riconosce tale qualità;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato
ovvero un comando dell'Arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie
forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie
delle province e dei comuni quando sono in servizio;
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del
servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone
alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art.
55.».
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